Art. 2.
(Nomina e requisiti).

      1. Il Garante è nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra i cittadini italiani che abbiano una comprovata esperienza nel campo della conoscenza dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.
      2. La funzione di Garante è incompatibile con l'attività di lavoro dipendente o autonomo o con l'esercizio di una professione. Entro due mesi dalla nomina il Garante deve, pena la decadenza, sospendere l'esercizio della professione, essere messo in aspettativa o fuori ruolo presso il datore di lavoro e comunque rimuovere tutte le cause di incompatibilità.
      3. In caso di mancata eliminazione delle cause di incompatibilità la decadenza dalla carica di Garante è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
      4. Il Garante può essere revocato solo per gravi motivi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

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